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Ordinanza — n. 1984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding excessive penalty and proof under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Husovic Senada and Milanovic Daniel inadmissible due to a lack of specific grounds. The defense argued for excessive penalties and lack of proof but failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that the vague and confused nature of the complaints prevented the exercise of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds excessive penalty lack proof criminal Art 581 c.p.p. ricettazione imputazione di furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063
(Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Husovic Senada e Milanovic Daniel ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una serie di furti nei confronti della prima imputata rideterminando la pena rispetto ai furti residui di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. e ha confermato la pronunzia di condanna per il secondo imputato per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e artt. 110,55 del D.

Lgs 231/2007. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa comune ha denunziato: - l'eccessività della pena con riferimento al capo F contestato alla imputata e la mancanza di prova; - l'eccessività dell'aumento per la continuazione con riferimento ad entrambi gli imputati con riferimento al capo M; è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).

È altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e