Italian Court dismisses appeals as generic mitigating circumstances were properly denied by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Sciacca Mario and Riso Carmelo inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The lower court had correctly applied the law by refusing these mitigations based on the specific facts of the extortion cases. The Supreme Court upheld this decision, noting that the first instance judge need not consider every favorable element if the reasoning regarding the decisive factors is logical and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court holds that a lower court's refusal of generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is logical and references decisive elements, even if not all favorable facts are explicitly enumerated.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIACCA MARIO nato a ACIREALE il 30/05/1981 RISO CARMELO nato a CATANIA 1) 10/07/1969 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sciacca Mario e Riso Carmelo ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per Sciacca Mario e per una serie di estorsioni aggravate ai sensi dell'art.416 bis 1 cod. pen. per Riso Carmelo.
Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi con cui i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4/5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( il contributo collaborativo degli imputati ha trovato pieno riscontro nell'applicazione dell'attenuante speciale nella sua misura massima non risultano elementi ulteriori e diversi che siano stati omessi).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co siglierè ns