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Ordinanza — n. 1981/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to grant generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code without sufficient reasoning. The court rejected this claim as both generic and unfounded, noting the lower court's decision was logically sound and did not need to address every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of reasoning is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism.

Parole chiave

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generic lack of reasoning mitigating circumstances Cassation inadmissibility Art. 62 bis Penal Code procedural requirements indagine per furto reato flagrante tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
con giudizio di prevalenza e non di equivalenza: - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCAM PIANO ANTONINO nato a PALERMO il 21/10/1974 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Stancampiano Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt.624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con cui il ricorrente ha denunziato vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza e non di equivalenza: - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 e