Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARDERA FABIO nato a MILANO il 05/04/1980 parte offesa nel procedimento c/ GARCIA VERA CUTILLAS nato il 28/09/1982 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che la persona offesa Lardera Fabio ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione del Gip con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art.595 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione del diritto di contradittorio e della parità delle armi quanto alla difesa della vittima del reato, non è consentito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 6, n.12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARDERA FABIO nato a MILANO il 05/04/1980 parte offesa nel procedimento c/ GARCIA VERA CUTILLAS nato il 28/09/1982 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che la persona offesa Lardera Fabio ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione del Gip con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art.595 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione del diritto di contradittorio e della parità delle armi quanto alla difesa della vittima del reato, non è consentito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 6, n.12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con re est ore Il