Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARDERA FABIO nato a MILANO il 05/04/1980 parte offesa nel procedimento c/ GARCIA VERA CUTILLAS nato il 28/09/1982 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che la persona offesa Lardera Fabio ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione del Gip con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art.595 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1979/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione del diritto di contradittorio e della parità delle armi quanto alla difesa della vittima del reato, non è consentito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 6, n.12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura per diffamazione violazione dei doveri professionali denuncia mendace libertà di espressione e d'informazione mancanza di credibilità diritto dei mezzi di comunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 410-bis cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARDERA FABIO nato a MILANO il 05/04/1980 parte offesa nel procedimento c/ GARCIA VERA CUTILLAS nato il 28/09/1982 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che la persona offesa Lardera Fabio ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione del Gip con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art.595 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione del diritto di contradittorio e della parità delle armi quanto alla difesa della vittima del reato, non è consentito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 6, n.12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con re est ore Il