Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation on sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without a full hearing. The appellant challenged a first-instance sentence based on arguments regarding the lack of motivation for the punitive treatment and the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they contradicted the prior agreed-upon sentencing and presupposed the appellant's consent to the punishment, which was not legally inflected by any illegality in the base penalty determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano when it raises arguments incompatible with an already agreed-upon sentencing, such as requests for a different penalty that presuppose the appellant's consent to the punitive treatment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGHICI ALIN VALENTIN CUI 062T224 nato il 13/08/1998 avverso la sentenza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di TORINO9 l dato avviso afie udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Draghici Alin Valentin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale, su richiesta dell'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena come determinata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 199 comma 4 cod. pen. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co re estensore I LP4e