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Ordinanza — n. 1975/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grievances raised by the appellant. The appellant challenged the first-instance conviction for the crime of provoking a disturbance and contested the sentence's excessiveness, but failed to specify the exact elements underlying these criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required determinacy to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 624 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements on which the criticism is based, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate grievances procedural inadmissibility supervisory power specific elements required indagine per furto furto di lieve entità furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 624 bis c.p.
art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERT DANIELE nato a PAVIA il 09/12/1962 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rubert Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna primo grado per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità, e il secondo motivo con cui si contesta vizio di motivazione quanto alla eccessività della pena determinata, risultano ambedue generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co e es ore Il P