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Ordinanza — n. 1973/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1973/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUO HUIZHI nato il 20/05/1989 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luo Huizhi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1973/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. e un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che richiama plurimi precedenti specifici in relazione all'art.131 bis cod. pen. e la prossimità ai minimi edittali quanto alla determinazione della pena).

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali frode doganale vendita sopra campione segno che può indurre in errore accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'istituto dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUO HUIZHI nato il 20/05/1989 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luo Huizhi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. e un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che richiama plurimi precedenti specifici in relazione all'art.131 bis cod. pen. e la prossimità ai minimi edittali quanto alla determinazione della pena).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il c igliere es