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Ordinanza — n. 1972/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1972/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 23/10/1972 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Morello Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado solo in punto di pena, ha confermato per il resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui alli art. 216 R.D. 267/1942.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1972/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 216 R.D. 267/1942.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie reato economico falsificazione di monete sanzioni pecuniarie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 23/10/1972 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Morello Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado solo in punto di pena, ha confermato per il resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui alli art. 216 R.D. 267/1942.

Considerato che il primo ed unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, è del tutto generico a fronte di motivazione in fatto immune da vizi logici (p.7/8). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi liere estensore Il P ente