Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1968/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as arguments are merely repetitive and lack specific critical analysis of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and a reduction in damages, but the court found these points to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal must contain specific and reasoned arguments against the lower court's decision; mere repetition of points already rejected constitutes an inadmissible appeal lacking the required critical analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific reasoning repetitive arguments criminal procedure appeal bankruptcy fraud bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNEZ VARGAS FRANK MANUEL nato il 13/12/1981 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nunez Vargas Frank Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui agli artt.223 e 216 R.D. 267 del 16 marzo 1942. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è versato in fatto e rivalutativo delle argomentazioni di merito poste a fondamento della penale responsabilità(pp.9 e 10), risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che nel richiamare le indicazioni di questa Corte ha chiarito che, in ragione dell'esposizione debitoria e a fronte di un inconsistente patrimonio della società, anche il non rilevante valore patrimoniale dei due furgoni non rinvenuti avrebbe comportato un pur minimo sollievo per il ceto creditorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d