Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1967/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding refusal of suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Ciaramitaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly justify denying a suspended sentence, but the court found this claim unfounded. The appellate court correctly identified prior property crimes as obstacles to a favorable prognosis, thereby legally supporting the refusal of the alternative penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the refusal of a suspended sentence is inadmissible when the lower court's decision explicitly addresses prior convictions that preclude a favorable prognosis.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence refusal defect in reasoning prior convictions favorable prognosis property crimes Court of Cassazione inadmissible appeal circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMITARO EMANUELE nato a PALERMO il 08/06/1986 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ciaramitaro Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2 che valorizza le condanne precedenti riportate per delitti contro il patrimonio ostative alla prognosi favorevole in ordine alle prescrizioni imposte con la sanzione sostitutiva invocata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con e estensore Il Pres