Ordinanza — n. 1965/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC YLENIA nato a TREVISO il 11/03/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Levacovic Ylenia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n.4,5 e 61 nn.5 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità quanto alla configurazione del delitto come consumato e non tentato è manifestamente infondato, non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3/4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del delitto nella forma consumata e non tentata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1965/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis e 625 n.4,5 e 61 nn.5 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità quanto alla configurazione del delitto come consumato e non tentato è manifestamente infondato, non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3/4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del delitto nella forma consumata e non tentata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC YLENIA nato a TREVISO il 11/03/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Levacovic Ylenia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n.4,5 e 61 nn.5 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità quanto alla configurazione del delitto come consumato e non tentato è manifestamente infondato, non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3/4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del delitto nella forma consumata e non tentata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle