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Ordinanza — n. 1962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding improper bankruptcy charge due to lack of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to acquit the defendant on improper bankruptcy charges. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient rigor, yet the court found the reasoning logically sound and legally correct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 41 cod. pen.; Art. 223 R.D. 267/1942: Appeals based on the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in the reasoning of the lower court are inadmissible when the judgment is free from manifest logical flaws and correctly applies the principle that pre-existing causes do not interrupt the causal link for criminal liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper bankruptcy logical flaws causal link procedural costs bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 41 cod. pen.
267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod.
Art. 223, second paragraph, item 2, R.D. 16 May 1942, n. 267
2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e facendo buon governo del principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n.
art. 81 cod. pen
art. 41 cod. pen
267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICELLI CRISTIAN nato a MONTICHIARI il 22/08/1975 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bicelli Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto di escludere il praticato aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., rideterminando la pena per reati di cui agli artt. 216, 223 e 219 R.D. 267/1942, confermando nel resto.

Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dall'ipotesi di bancarotta impropria da operazioni dolose risulta manifestamente infondato non essendo consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e facendo buon governo del principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile.(Sez. 5, n.40998 del 20/05/2014, Rv. 262189).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi i,ere estensore e[ Il