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Ordinanza — n. 1961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are generic, repetitive, and fail to meet procedural requirements for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Belariche Reddouane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 612 and 339 of the Penal Code, arguing for non-punishability and mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, arguable criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, or fail to offer a specific, reasoned critique of the contested judgment's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments lack of specific critique procedural admissibility minaccia nel diritto penale testimone a carico crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod.
Art. 612 cod. pen.
Art. 339 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod.
art. 339 cod. pen
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARICHE REDDOUANE nato il 21/11/1982 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Belariche Reddouane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag.

5) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e della esclusione della recidiva è: - manifestamente infondato in presenza (pag.

7) di una motivazione esente da evidenti illogicità per le circostanze attenuanti generiche, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in presenza di una motivazione che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva e della conversione delle pene detentiva argomentazioni logiche e ineccepibili (l'imputato non è infatti pervenuto ad alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore della propria condotta e il suo atteggiamento pare piuttosto riconducibile all'assunzione di alcol e alla sua indole violenta, quale desumibile dalle condanne penali e da lui già riportate) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; - altresì generico non indicando gli specifici punti della sentenza oggetto di censura.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.