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Ordinanza — n. 1960/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding supermarket theft, upholding continuous custody requirement for aggravated penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to exclude the aggravated penalty for theft. The appellant argued for the exclusion of the aggravating circumstance under Article 625, paragraph 7, of the Penal Code, but the court found this argument unfounded. The decision rests on the established legal principle that supermarket self-service environments do not provide the continuous and direct custody required to negate this specific aggravating factor.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; The aggravated penalty for theft is not excluded in self-service supermarkets because the security provided is occasional rather than continuous and direct.

Parole chiave

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theft aggravated penalty supermarket self-service continuous custody requirement Article 625 Penal Code inadmissible appeal security vigilance Cassation Court ruling tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURUIANA DANIEL nato il 11/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Buruiana Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.7. cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. risulta manifestamente infondato non confrontandosi: - con la sentenza impugnata che, con motivazione esente dai vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale(Sez. 5,n.6416 del 14/11/2014, dep.2015,Rv. 262663).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con tre estensore