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Ordinanza — n. 1906/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1906/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA CALOGERO DANIELE nato a GELA il 11/10/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di GELAf ato avvi_s2-gre--parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28936/24 INFURNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1906/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28936/24 INFURNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali indennizzo per detenzione ingiustificata confisca dei proventi di reato infrazione molto grave infrazione qualificata LStup
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA CALOGERO DANIELE nato a GELA il 11/10/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di GELAf ato avvi_s2-gre--parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28936/24 INFURNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02