Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was generic and did not comply with the required formalities under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's application of the leniency provision without addressing the specific grounds for acquittal under Article 129. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if it is generic and fails to specify the exact legal violations or factual errors requiring review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONATI LUCA nato a BERGAMO il 04/08/1988 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOL ato avv,j alle pacti.; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; gJuNri n. 28913/24~
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0