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Ordinanza — n. 1899/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1899/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZON SANDRO nato a CIMADOLMO il 07/03/1960 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28820/24 LORENZON OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglíanze contenute nel primo, terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della messa alla prova, della richiesta di espulsione dal procedimento del provvedimento di sospensione dall'albo e della applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si limitano a enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1899/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la seconda censura relativa alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio privo d'oggetto indennità per il danno soggettivo asserzione difendibile facoltà di astenersi dal testimoniare diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Ritenuto che la seconda censura relativa alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZON SANDRO nato a CIMADOLMO il 07/03/1960 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28820/24 LORENZON OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglíanze contenute nel primo, terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della messa alla prova, della richiesta di espulsione dal procedimento del provvedimento di sospensione dall'albo e della applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si limitano a enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che la seconda censura relativa alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i