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Ordinanza — n. 1898/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing in a plea bargain case under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification and sentencing in a plea agreement, arguing violations of procedural dismissal grounds and improper sanctions. The court ruled that appeals against sentencing in plea bargains are strictly limited to the specific statutory violations listed in the law, and no such violation was found in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing pronouncement is inadmissible unless it falls within the specific statutory exceptions of legal violation explicitly enumerated in the relevant article.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing Italian criminal procedure statutory exhaustion of remedies procedural dismissal grounds imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN WALID ALI MAHMOUD nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA Gato avvis211e-Par0 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28813/24 Hassan

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci