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Ordinanza — n. 1897/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and outside statutory limits regarding legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible as it was generic and filed outside the specific circumstances permitted by law. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the crime, arguing an error in the judicial assessment. The court rejected this because the alleged defect did not emerge and the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, d.P.R. 309/1990; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic or proposed outside the cases strictly provided for by law, requiring immediate and obvious eccentricity of the legal qualification relative to the charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection legal qualification error procedural code limits statutory requirements imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, d.P.R. 309/1990
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIT WALID nato il 19/10/1988 avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LODIr-> Ldato av9,5a-1ie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28809/24 Fait

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i