Ordinanza — n. 1896/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI VALENTINA nato a UDINE il 29/11/1991 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28803/24 MAZZOLENI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, riguardanti la pretesa insussistenza della continuazione in quanto non contestata e trattandosi comunque di reato monoffensivo, sono meramente riproduttive di quanto dedotto in appello, là dove la motivazione della Corte territoriale rappresenta in maniera logica, da un lato, la pacifica plurioffensività del reato e, dall'altro, come la continuazione emerga con chiarezza dal capo di imputazione che indica due persone offese;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1896/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28803/24 MAZZOLENI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, riguardanti la pretesa insussistenza della continuazione in quanto non contestata e trattandosi comunque di reato monoffensivo, sono meramente riproduttive di quanto dedotto in appello, là dove la motivazione della Corte territoriale rappresenta in maniera logica, da un lato, la pacifica plurioffensività del reato e, dall'altro, come la continuazione emerga con chiarezza dal capo di imputazione che indica due persone offese;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI VALENTINA nato a UDINE il 29/11/1991 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28803/24 MAZZOLENI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, riguardanti la pretesa insussistenza della continuazione in quanto non contestata e trattandosi comunque di reato monoffensivo, sono meramente riproduttive di quanto dedotto in appello, là dove la motivazione della Corte territoriale rappresenta in maniera logica, da un lato, la pacifica plurioffensività del reato e, dall'altro, come la continuazione emerga con chiarezza dal capo di imputazione che indica due persone offese;
Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso