Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds rather than on the merits of the case. The appellant challenged the lower court's application of the death penalty, arguing a legal error in the qualification of the crime. The court rejected this claim because the alleged violation was too generic and did not meet the strict requirements for cassation under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged legal violation is generic and does not clearly emerge from the indictment and the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUEJ WALID nato il 07/11/1990 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIAlato apcktralle L udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; -JQ't n. 28800/24 Ouej
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso