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Ordinanza — n. 1892/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1892/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC IVAN nato a PALESTRINA il 06/02/1996 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28779/24 Durdevic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1892/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28779/24 Durdevic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione sostituzione dei motivi cognizione del ricorso per cassazione motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC IVAN nato a PALESTRINA il 06/02/1996 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28779/24 Durdevic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2);

Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ripropone censure già vagliate dalla Corte territoriale, che non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen.) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3,4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec