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Ordinanza — n. 1891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grievances were already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing for personal use exemption and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower courts had already thoroughly examined and dismissed similar arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grievances concern issues already adequately examined and dismissed by the territorial court with correct legal arguments and logical motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-examination of grievances drug possession conviction Article 131-bis personal use exemption tossicodipendenza dipendenza da sostanze traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28776/24 Guglietta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIETTA SAMUELE nato a FONDI il 12/08/2001 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 95t(- n. 28776/24 Guglietta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 1);

Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ripropone censure già vagliate dalla Corte territoriale, che non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così