Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a nullity occurred because the defendant was represented by a revoked lawyer, but the court found the grounds too generic. The decision relied on the appellant's failure to specify legal or factual reasons supporting the claim, especially given new lawyer appointments mentioned in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without explicitly stating the legal or factual reasons supporting the objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONKO OMAR nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28767/24 Sonko OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di estinzione del reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per intervenuta prescrizione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo a una pretesa nullità verificatasi nel giudizio di appello (ove a dire del ricorrente lo stesso imputato è stato rappresentato dal precedente difensore, revocato il 22 febbraio 2021) è formulato in modo generico quanto all'interesse ad impugnare, non esplicitando con chiarezza le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure anche alla luce di una ulteriore nomina in atti nei confronti dell'Avv.
Fortino in data 25 marzo 2021, successiva a quella dell'Avv. Costa, come indicata nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02