Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emanuele Petrone inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73, Paragraph 4 of DPR 309/1990, arguing violations of law and reasoning regarding criminal liability and sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower courts' arguments were linear and consistent with established case law, and that the second ground of appeal was generic and lacked specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the complaints are manifestly unfounded, lack specific argumentation, or fail to demonstrate a violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE EMANUELE nato a ROMA il 29/04/1994 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 2úsr N. 28763/24 PETRONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza dì legittimità (v. pag. 3);
Ritenuto inoltre che anche il secondo motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato unitamente alla sentenza di primo grado dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis