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Ordinanza — n. 1887/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to insufficient evidence of minor circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a 'minor offense' classification, but the court noted the systematic nature of the activity and the large quantity of goods stolen were incompatible with this legal category. Consequently, the lower court's rejection of the appeal was upheld as legally sound and logically consistent.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: An appeal challenging the classification of a theft as a minor offense is inadmissible if the systematic nature of the activity and the substantial quantity of stolen goods objectively contradict the statutory requirements for that specific legal category.

Parole chiave

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theft aggravated minor offense classification systematic activity quantity of goods inadmissible appeal Cassa delle ammende logical motivation traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28753/24 ACHOUR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28753/24 ACHOUR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHOUR EMIR (CUI 05L37KF) nato il 22/02/1992 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28753/24 ACHOUR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca, oltre alla sistematicità dell'attività, il quantitativo cospicuo ceduto nell'occasione, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve" (v. pag. 13);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i