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Ordinanza — n. 1884/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible on the grounds that it was generic and did not comply with specific statutory requirements. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the necessary specificity required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for violation of law or defect of reasoning as required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection Code of Criminal Procedure specific grounds requirement procedural defect dismissal impugnazione di decisioni amministrative rinuncia al dibattimento orale impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
e altro, ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e altro, ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAICEDO MOSQUERA ONNY LIZETH nato a BUENAVENTURA( COLOMBIA) il 18/04/1993 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINA Lc_lato av_Astrgre- partii] udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28717/24 Caicedo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il