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Ordinanza — n. 1882/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless complaints on facts and lack of suspended sentence are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of Article 341-bis of the Penal Code, arguing the lower court erred on factual points regarding the presence of multiple people and the denial of a suspended sentence. The court rejected these claims as mere complaints on facts lacking logical basis and infounded, noting the lower court correctly relied on the negative prognostic judgment derived from the modus operandi and prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Groundless complaints on facts and infounded objections to the denial of a suspended sentence are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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Art. 341-bis Penal Code inadmissible appeal mere complaints on facts suspended sentence denial negative prognostic judgment Cassation procedure court costs and fine concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
28670/24 Di Riso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
28670/24 Di Riso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RISO SALVATORE nato a SANT'ANTONIO ABATE il 11/05/1969 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ›iy N. 28670/24 Di Riso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, relative alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2, 3);

Ritenuto, quanto al profilo di doglianza attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo posto a base della valutazione il negativo giudizio prognostico derivante dalle modalità di commissione del reato e da precedenti condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de