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Ordinanza — n. 1881/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on jurisdictional grounds for abbreviated trial proceedings under Art. 438 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Coppla Diego inadmissible regarding territorial jurisdiction. The appellant challenged the lower court's decision based on the venue of the trial, arguing procedural irregularities. The court rejected this claim because the proceedings were conducted under the abbreviated trial regime, which strictly applies Article 438, paragraph 6-bis of the Code of Criminal Procedure, rendering the jurisdictional objection unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 438, comma 6-bis c.p.p.; In abbreviated criminal proceedings, challenges to territorial jurisdiction are inadmissible if the lower court has already provided adequate responses to the censure.

Parole chiave

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abbreviated trial proceedings territorial jurisdiction Code of Criminal Procedure inadmissible appeal Cassa delle ammende incompetenza territoriale conferma della competenza indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 438, comma 6-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA DIEGO nato a NAPOLI il 29/04/1974 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28d64/24 COPPOLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla competenza territoriale è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo delle censure cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, atteso che il processo è stato celebrato con rito abbreviato e applicandosi quindi l'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1