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Ordinanza — n. 1879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments lacking factual confrontation with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sodano against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for alternative factual reconstructions and the application of a specific exemption, but the court found these arguments generic and lacking real confrontation with the evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the standard of substantive review required in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 338, 339 comma 2 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals must substantively confront the lower court's factual findings and legal reasoning; generic assertions without specific engagement with the evidence or the court's logical argumentation are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal arguments factual confrontation requirement substantive review standard criminal appeal dismissal censura costituzionale diritto di essere sentito eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 338 cod. pen.
Art. 339 comma 2 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo (pure riaffermato nella memoria di cui sopra), relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo (pure riaffermato nella memoria di cui sopra), relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODANO TOMMASO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 06/12/1957 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 28617/24 Sodano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 338, 339, comma 2, cod. pen. e declaratoria di prescrizione per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 novembre 2024; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso - e ribadite con la citata memoria - con le quali si censura l'affermazione di responsabilità risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 6-7);

Ritenuto che il secondo motivo (pure riaffermato nella memoria di cui sopra), relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva ritenendo di non ravvisare alcuna arbitrarietà nella condotta tenuta dal Presidente del Consiglio comunale, escludendo pertanto "a monte" l'illegittimità dell'atto; Ritenuto infine che il terzo motivo (con cui si lamenta il mancato esame di rilievi difensivi in ordine alla possibilità di limitare l'accesso all'adunanza), oltre che generico, non si confronta con la motivazione del provvedimento che dà conto del corretto esercizio da parte del Presidente delle sue prerogative (pag. 10);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co