Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding excessive sentencing criteria comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground raised by the appellant. The appellant argued that the imposed sentence was excessive, but failed to provide a precise comparison with the specific criteria used by the lower court judges. Consequently, the court ruled that without a detailed exposition of the merit court's reasoning, the claim cannot be substantiated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; The appeal must specifically compare the imposed penalty with the exact criteria adopted by the trial judges; a generic claim of excessiveness without such comparison renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
excessive sentencing lack of specificity criteria comparison inadmissible appeal Cassation procedure riesame dell'entità pena sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
28600/24 Piazzese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
28600/24 Piazzese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE DARIO nato a SIRACUSA il 10/11/1981 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28600/24 Piazzese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12