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Ordinanza — n. 1877/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because arguments lack logical coherence regarding recidivism non-application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the specific nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant, Violante Claudio, challenged a second-instance judgment convicting him for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing for the non-application of recidivism. The court rejected this claim because the written arguments failed to demonstrate a logical connection to the contested decision, rendering the appeal specific.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is specific if the grounds are logically coherent and directly address the contested decision; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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specific appeal recidivism non-application logical coherence Article 385 penal code inadmissible appeal impugnabilità della decisione di rinvio importanza del successo d'integrazione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
28590 /24 Violante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
28590 /24 Violante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE CLAUDIO nato a SIRACUSA il 30/09/1962 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28590 /24 Violante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/