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Ordinanza — n. 1876/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for assault as arguments are generic and fail to address aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Coppola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for assault under Article 337 of the Penal Code, arguing regarding subjective elements and excessive sentencing. The court rejected these claims as either merely reproducing the appellate judgment, manifestly unfounded regarding aggravated forms, or too generic to warrant re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the appellate judgment, manifestly unfounded, or generic without specific argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility assault aggravated form subjective element requirement excessive sentencing review Cassation procedural rules circostanze aggravanti o attenuanti peggioramento di uno stato anteriore azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA MICHELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/04/1973 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28568/24 COPPOLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo è meramente riproduttivo delle doglianze svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7);

Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, là dove il reato di lesioni è configurabile nella forma aggravata in ragione del nesso teleologico e quindi procedibile di ufficio; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena in ragione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza, è generico e non si confronta con la puntuale argomentazione fornita da entrambi i giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso