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Ordinanza — n. 1875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting arguments on non-prosecution and substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Ali Belhadj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of the appellate court's already reasoned decision, while the second ground regarding non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code was deemed insufficiently supported by the lower court's generic evaluations. All other arguments concerning substitute penalties were rejected as unfounded due to the appellate court's clear reasoning on the lack of prerequisites for their application.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the appellate judgment or if the lower court's evaluations are adequate to the generic nature of the defensive arguments presented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal non-prosecution cause substitute penalties application Italian Penal Code sanzione sostitutiva pena complementare sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELHADJ MOHAMED ALI (CUI: 0036N4R) nato il 15/05/1968 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; „ N. 28345/24 BELHAD3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3-6);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che le sintetiche valutazioni della Corte territoriale (peraltro diffuse nel corpo della motivazione) sono adeguate alla genericità delle deduzioni difensive che le sollecitano; Ritenuto che tutti gli altri motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione delle pene sostitutive, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto del negativo giudizio prognostico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec