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Ordinanza — n. 1874/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal, ruling client liable for procedural costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense attorney formally withdrew the case on November 8, 2024. The appellant, Roberto Petroni, had previously been convicted under Article 336 of the Penal Code, but the withdrawal rendered the legal challenge impossible to pursue. Consequently, the court ordered Petroni to pay procedural expenses and a fine to the State Treasury, citing that Article 616 of the Code of Criminal Procedure applies to all grounds of inadmissibility, including voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal constitutes a ground for inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, triggering the mandatory imposition of procedural costs and a fine on the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs Cassa delle ammende Code of Criminal Procedure procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia all'eredità rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONI ROBERTO nato a ROMA il 16/03/1967 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28525/24 PETRONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con atto pervenuto in data 8 novembre 2024 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando altresì la procura speciale rilasciata a tal fine; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02