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Ordinanza — n. 1873/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific grounds regarding sentencing excessiveness and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime and the excessive nature of the sentence, arguing against the denial of a statutory mitigation. The court rejected these claims as non-specific, noting that the lower court's reasoning was logically coherent and adequately addressed the appellant's arguments without logical gaps.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are non-specific, as the lower court's decision demonstrates a linear and coherent logic in addressing the appellant's arguments without logical fractures.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds sentencing excessiveness statutory mitigation recidivism denial logical coherence court costs fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28507/24 Galanti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione dell' attenuante ex art. 62 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTI SANDRO nato a FOLIGNANO il 01/06/1964 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28507/24 Galanti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 12);

Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione dell' attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e alla ritenuta recidiva) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 13, 14); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso