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Ordinanza — n. 1872/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for missing substitute penalties due to subsequent new crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the non-application of substitute penalties. The appellant argued for leniency, but the lower court found the defendant committed a new crime shortly after the original offense, negating the prerequisites for such penalties. Consequently, the court rejected the appeal as unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Substitute penalties are not applicable when the defendant commits a new crime shortly after the original offense, rendering a negative prognostic judgment necessary.

Parole chiave

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substitute penalties subsequent new crime negative prognostic judgment inadmissible appeal criminal liability Court of Cassazione Art. 337 code sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILOTAJ SARDANEL nato il 29/09/1997 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28496/24 Cn0TA3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto che dopo un brevissimo lasso di tempo dal fatto in esame l'imputato si è reso responsabile di ulteriore reato così da doversi formulare un giudizio prognostico negativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02