Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1871/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and failure to specify legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Morelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for liability and specific legal violations but failed to provide concrete factual or legal grounds. The court rejected these claims because the arguments were too general, merely repeated previous rejected complaints, and were inconsequential given the lower court's findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 1 DPR 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without specifying the legal reasons or factual data supporting the criticisms, or if they are merely repetitive of previously examined and rejected complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity repetitive complaint Cassation procedure legal reasoning court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 73 comma 1 DPR 309/1990
28462/24 MORELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ARCANGELO nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 23/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28462/24 MORELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - attinente alla sussistenza della responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 8, 9); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, ove si contesta il bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva è inconferente dal momento che la Corte territoriale ha escluso la recidiva, operando una diminuzione della base in ragione delle già riconosciute attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d