Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge appellate merit findings on subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the court found the complaints were merely generic reproductions of issues already examined by the lower court. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide a substantive challenge to the appellate court's detailed reasoning regarding the subjective element of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must offer specific and substantive arguments against the lower court's factual and legal findings; generic complaints that merely reproduce previous censure without engaging with the appellate court's reasoned analysis result in inadmissibility.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAALICHE HAMZA nato il 29/05/2000 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28461/24 Gaaliche OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all'elemento soggettivo sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/