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Ordinanza — n. 1870/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge appellate merit findings on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the court found the complaints were merely generic reproductions of issues already examined by the lower court. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide a substantive challenge to the appellate court's detailed reasoning regarding the subjective element of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must offer specific and substantive arguments against the lower court's factual and legal findings; generic complaints that merely reproduce previous censure without engaging with the appellate court's reasoned analysis result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints subjective intent appellate merit procedural costs criminal conviction Cassation review bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
28461/24 Gaaliche OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAALICHE HAMZA nato il 29/05/2000 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28461/24 Gaaliche OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all'elemento soggettivo sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/