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Ordinanza — n. 1868/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because reasoning lacks logical coherence regarding sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the specific nature of the sole ground raised. The appellant argued for a violation of reasoning regarding sentencing increases for continuing offenses, but the court found the lower court's arguments logically coherent and specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is specific because the contested decision demonstrates logical coherence in its reasoning, leaving no room for the appellant to meaningfully confront the arguments.

Parole chiave

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specific appeal ground logical coherence reasoning defect continuing offenses inadmissibility declaration motivi di cassazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/10/1996 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28448/24 Caccamo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento agli aumenti applicati per la continuazione con i reati contravvenzionali, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1