Cassation court dismisses appeal claiming citation nullity due to non-notification to defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate citation was null because it was not notified to the defense attorney. The court found the notification to the then-counsel, Avv. Pietrafitta, was correctly recorded in the case files on February 9, 2024. Consequently, the court ruled that the attached nomination for a different lawyer, Avv. Scaringi, was insufficient to prove non-notification since it lacked proper deposit certification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 346 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged nullity of the citation due to non-notification to the defense counsel is manifestly unfounded by the presence of correct notification records in the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCENTI MICHAEL nato a ERICE il 10/06/1999 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28447 /24 Criscenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto non notificato al difensore - è manifestamente infondato dal momento che risulta in atti la corretta notificazione in data 09/02/2024 nei confronti dell'Avv.
Pietrafitta all'epoca difensore dell'imputato; rilevato, infatti, che al ricorso risulta allegata una nomina conferita all'Avv. Scaringi, che tuttavia non si rinviene fra gli atti trasmessi, né la copia allegata è munita di attestazione di deposito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02