Ordinanza — n. 1866/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIEYE MOUSTAPHA nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28436 /24 Dieye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte, in data 27/06/2024, hanno ritenuto che la disciplina introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28436 /24 Dieye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte, in data 27/06/2024, hanno ritenuto che la disciplina introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIEYE MOUSTAPHA nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28436 /24 Dieye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte, in data 27/06/2024, hanno ritenuto che la disciplina introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.
Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 e dunque non al caso di specie; Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso relativo al diniego del giudizio abbreviato condizionato è manifestamente infondato, giacchè il rilevo era funzionale alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. sollecitato con il motivo di appello (pag. 3 dell'atto) e che sul punto sono assorbenti le considerazioni spese dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata sulla non necessità dell'escussione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i