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Ordinanza — n. 1865/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late penalty mitigation argument and improper evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new factual reconstruction and lower sentencing, but the Court found these arguments failed to engage with the appellate court's proven evidence. Furthermore, the claim regarding penalty mitigation was procedurally barred because it was not raised as a specific ground of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 372 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it attempts a new evaluation of evidence without addressing the appellate court's findings or if it raises grounds, such as penalty mitigation, that were not previously deduced as specific grounds of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal penalty mitigation evidence re-evaluation procedural bar appellate review sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
6 del ricorso relativa alla dosimetria della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 372 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLI FRANCESCO nato a MONZA il 28/03/1965 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; P'( N. 28423/24 Com OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e adoperando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che la censura di cui a pag. 6 del ricorso relativa alla dosimetria della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci