Ordinanza — n. 1864/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI MICHELE nato a SAN SEVERO il 19/05/1973 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28422/24 Pignatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il delitto commesso è dimostrativo dell'ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca di commissione dei medesimi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28422/24 Pignatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il delitto commesso è dimostrativo dell'ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca di commissione dei medesimi;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI MICHELE nato a SAN SEVERO il 19/05/1973 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28422/24 Pignatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il delitto commesso è dimostrativo dell'ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca di commissione dei medesimi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/