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Ordinanza — n. 1862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already decided merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Titone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion and resistance, arguing violations of law regarding his capacity to understand and will. The court ruled that these arguments were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct and non-illogical arguments.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal capacity to understand capacity to will violation of law second instance procedural costs nuova perizia psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIANCARLO nato a MARSALA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28408/24 TrroNE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza); Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità di intendere e di volere del ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02