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Ordinanza — n. 1861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific factual or legal arguments supporting the claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction and the severity of the sentence, but the court found these complaints generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific legal or factual arguments to support its claims.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints lacking concrete legal or factual arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specificity repetitive arguments court costs fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 387-bis cod. pen.
28398/24 CREATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 387-bis cod. pen
28398/24 CREATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREATI ROBERTO nato a PESCARA il 17/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28398/24 CREATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla negata sostituzione con la pena pecuniaria), oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de