Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal conviction and civil damages due to lack of merit and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the challenge to the criminal conviction for assault and the civil damages award. The court found the first ground of appeal unfounded because the medical certificates clearly established a contusive trauma, and the second ground was baseless as the civil party's representative had already requested the damages. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 96, comma 2, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the contested grounds fail to contradict the court's reasoning regarding medical evidence or when the civil party's representative has already explicitly requested the liquidation of damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility assault conviction upheld civil damages award substitute defender delegation procedural costs fine risarcimento alle vittime di reati azione civile nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv.
legge 22 gennaio 1934, n. 36
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n.
legge 31 dicembre 2012, n. 247
36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (Sez.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 35389 del 15/12/2020
247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (Sez. 3, n. 35389 del 15/12/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFONI JUR' nato a FERMO il 22/03/1981 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 28392/24 Tofoni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso con le quali si contesta la mancata riqualificazione del reato di lesioni in quello di percosse con conseguente esclusione dello stesso per assorbìmento nella condotta di cui all'art. 337 cod. pen. non si confrontano con la motivazione del provvedimento che dà conto delle certificazioni mediche da cui si evince con chiarezza l'esistenza di un trauma contusivo (v. in particolare pag. 3);

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il risarcimento dei danni nei confronti della parte civile in ragione di una tacita revoca, è manifestamente infondato, dal momento che la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a fattispecie relativa a sostituto del difensore di parte civile, ha affermato che la designazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (Sez. 3, n. 35389 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 282138); rilevato inoltre che nell'atto di costituzione era già stata chiesta la liquidazione, cui il sostituto si è riportato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d