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Ordinanza — n. 1859/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding subjective elements and substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the lack of substitute penalties, but the court found these arguments generic and merely repetitive of previous territorial court rulings. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide a specific, logical argumentative apparatus to challenge the appellate court's assessment of subjective elements and the negative prognostic judgment regarding substitute penalties.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements, and courts may reject them without re-examining the merits if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic arguments rejection subjective element theft substitute penalties unfeasibility court costs and fine importanza del successo d'integrazione reddito sostitutivo assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA GASPARE GIUSEPPE nato a MARSALA il 07/09/1972 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28371/24 DE VITA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto del giudizio prognostico negativo determinato dalla presenza di importanti precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso