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Ordinanza — n. 1858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual arguments under new criminal code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were formulated too generally without specific legal or factual arguments. The appellant challenged a second-instance order regarding the inadmissibility of an appeal related to a conviction under Article 337 of the Criminal Code. The court ruled that the appeal, filed after the entry into force of Legislative Decree 150 of 2022, failed to comply with the strict requirements of Article 581, paragraph 1-quater of the Criminal Code for absent defendants.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater cod. pen.; Art. 337 cod. pen.; Appeals must be specific: generic grounds without explicit legal or factual reasons are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds absent defendant Criminal Code legitimacy review procedimento in contumacia assenza ingiustificata inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater cod. pen.
150 del 2022 con conseguente necessaria applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod.
Art. 337 cod. pen.
28368/24 Lamaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
28368/24 Lamaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA] ERVIST nato il 03/06/1988 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28368/24 Lamaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa validità dell'atto impugnatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, là dove si dà atto che l'impugnazione è stata proposta in data 23 maggio 2023 avverso sentenza pronunciata il 19 gennaio 2023, quindi dopo l'entrata in vigore del d.

Igs. 150 del 2022 con conseguente necessaria applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. pen. trattandosi di imputato assente nel giudizio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il