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Ordinanza — n. 1639/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the argument was already decided in the first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Fiordilino inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Fiordilino argued that the second-instance court should have reclassified the crime from arson to attempted arson, but the appellate court had already confirmed the first-instance qualification of attempted arson. The court rejected this ground as manifestly irrelevant since the contested legal characterization was fully addressed and resolved in the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground raised is manifestly irrelevant to the contested judgment, such as when the legal qualification of the crime was already definitively established in the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly irrelevant ground legal qualification of crime attempted arson vs arson second instance review incendio intenzionale aggravato tentativo nel diritto penale minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDILINO ANTONINO nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 04/04/1954 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Fiordilino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proponga un argomento inammissibile, in quanto manifestamente non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, atteso che esso si limita a sostenere che il fatto attribuito all'imputato avrebbe dovuto essere qualificato non come incendio, ma come tentativo di incendio, che, però, è esattamente ciò che ha fatto la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado in cui il reato era già stato qualificato come tentativo di incendio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente